La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31
dicembre dello stesso anno.
I dati contenuti nella DSU sono in parte auto-dichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte
acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non
rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).
Per le informazioni auto-dichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il
patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Per ottenere il calcolo dell’ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, occorre compilare la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali
del nucleo familiare.
In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della
DSU integrale. In altri casi, le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici: ISEE “socio-sanitario”, ISEE “socio-sanitario residenze”, ISEE “università”, ISEE “minorenni con genitori
non coniugati tra loro e non conviventi”.
Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione e in
presenza di rilevanti variazioni del reddito ovvero eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l'interruzione dei trattamenti.
L’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, in tal caso deve essere aggiornato
entro due mesi.
L’INPS calcola l’ISEE sulla base delle informazioni auto-dichiarate, acquisite dall’Agenzia delle Entrate e reperite nei propri archivi. L’attestazione è disponibile per il dichiarante entro dieci giorni lavorativi
dalla ricezione della DSU.
L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare.
Tempi di elaborazione
mese | elaborazione |
gennaio | 1 settimana |
febbraio | 2 settimane |
marzo | 2 settimane |
aprile | 2 settimane |
maggio | 1 mese |
giugno | sospesa |
luglio | sospesa |
agosto | sospesa |
settembre | 1 mese |
ottobre | 2 settimane |
novembre | 1 settimana |
dicembre | 1 settimana |
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