L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree
demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Presupposto
Il presupposto dell’IMU è il possesso di:• | fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); |
• | aree fabbricabili; |
• | terreni agricoli |
Abitazione principale
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regime L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). |
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definizione L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. |
Soggetti passivi
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti:• | proprietario dell’immobile; |
• | titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile; |
• | genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; |
• | concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; |
• | locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. |
Agevolazioni
Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le seguenti fattispecie:• | aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale; |
• | fabbricati di interesse storico o artistico. Per i fabbricati di interesse storico o artistico la base imponibile è ridotta del 50%; |
• | fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%; |
• | abitazioni concesse in comodato. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. |
• | abitazioni locate a canone concordato. Per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento. |
Scadenze
• | 1° rata di acconto 16/06 |
• | 2° rata di saldo 16/12 |
Dichiarazione
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.